L’articolo 1, sezione 8, recita:

Il Congresso avrà il potere di imporre e raccogliere tasse, dazi, imposte e accise, per pagare i debiti e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti; ma tutti i dazi, le imposte e le accise dovranno essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;

Prendere in prestito denaro a credito degli Stati Uniti;

Per regolare il commercio con le nazioni straniere, e tra i vari Stati, e con le tribù indiane;

Per stabilire una regola uniforme di naturalizzazione, e leggi uniformi in materia di fallimenti in tutti gli Stati Uniti;

Per coniare moneta, regolare il suo valore, e delle monete straniere, e fissare lo standard di pesi e misure;

Per provvedere alla punizione della contraffazione dei titoli e delle monete correnti degli Stati Uniti;

Per istituire uffici postali e strade postali;

Per promuovere il progresso delle scienze e delle arti utili, assicurando per tempi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro rispettivi scritti e scoperte;

Costituire tribunali inferiori alla Corte suprema;

Definire e punire i reati di pirateria e i crimini commessi in alto mare, e le offese al diritto delle nazioni;

Dichiarare la guerra, concedere lettere di marca e di rappresaglia, e stabilire norme relative alle catture per terra e per mare;

Alzare e sostenere eserciti, ma nessuno stanziamento di denaro a tale scopo sarà per un periodo più lungo di due anni;

Fornire e mantenere una marina; stabilire norme per il governo e la regolamentazione delle forze terrestri e navali;

Per provvedere alla chiamata della milizia per eseguire le leggi dell’Unione, sopprimere insurrezioni e respingere invasioni;

Per organizzare, armare e disciplinare la Milizia, e per governare quella parte di essa che può essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando rispettivamente agli Stati la nomina degli ufficiali e l’autorità di addestrare la Milizia secondo la disciplina prescritta dal Congresso;

Esercitare una legislazione esclusiva in tutti i casi, su quel distretto (non superiore a dieci miglia quadrate) che può, per cessione di particolari Stati e con l’accettazione del Congresso, diventare la sede del governo degli Stati Uniti, ed esercitare la stessa autorità su tutti i luoghi acquistati con il consenso della legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di forti, magazzini, arsenali, banchine e altri edifici necessari;-E

fare tutte le leggi che saranno necessarie e appropriate per portare in esecuzione i poteri di cui sopra, e tutti gli altri poteri conferiti da questa Costituzione al governo degli Stati Uniti, o a qualsiasi suo dipartimento o funzionario.

L’articolo IV, sezione 3, recita:

I nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessun nuovo Stato sarà formato o eretto all’interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato sarà formato dall’unione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso delle legislature degli Stati interessati e del Congresso.

Il Congresso avrà il potere di disporre e stabilire tutte le norme e i regolamenti necessari riguardo al territorio o ad altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e nessuna disposizione di questa Costituzione sarà interpretata in modo da pregiudicare le rivendicazioni degli Stati Uniti o di un particolare Stato.

L’emendamento XVI (ratificato il 3 febbraio 1913) recita:

.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.