Il conciliarismo è essenzialmente una falsa teoria sul possessore dell’autorità suprema nella Chiesa. Chiamata anche teoria conciliare, essa attribuisce il più alto potere di giurisdizione ad un’assemblea generale dei vescovi che agisce indipendentemente dal papa e lo nega al papa e ad un vero concilio ecumenico.
A volte il conciliarismo è definito come una teoria che afferma la superiorità di un concilio ecumenico sul papa. Anche se questa definizione è stata usata per secoli e si trova ancora oggi nei testi teologici e canonici, è meglio evitarla, poiché il termine concilio ecumenico è usato in essa in senso lato. Non ci può essere un concilio ecumenico senza la partecipazione attiva del papa, almeno a titolo di approvazione delle decisioni del concilio. Un’assemblea dei vescovi senza il papa non è un concilio ecumenico.
Un’altra definizione, che si trova soprattutto nei testi giuridici, dice che il conciliarismo è la teoria che ammette un appello dal giudizio del papa a quello di un concilio ecumenico. La stessa obiezione contro l’uso scorretto di questo termine è valida anche qui, ed è da notare che la definizione afferma una conseguenza pratica della teoria conciliare piuttosto che descriverne la sostanza.
Analisi teologica. Sottoponendo il conciliarismo ad un’analisi critica, questo articolo pone i suoi elementi essenziali sullo sfondo delle conoscenze attuali della struttura della Chiesa, al fine di comprendere meglio i difetti di questa teoria. Le conclusioni sono valide per ogni forma di conciliarismo, poiché c’è una sufficiente unità di pensiero in tutte le sue manifestazioni storiche per giustificare un approccio comune alle sue varie scuole.
Una formulazione classica della teoria conciliare si trova nel decreto Sacrosancta della quinta sessione del Concilio di Costanza del 1415:
Questo Santo Sinodo di Costanza… dichiara che, essendo riunito secondo la legge e nello Spirito Santo, ed essendo un concilio generale che rappresenta la Chiesa cattolica e militante, ha il suo potere direttamente da Cristo; ogni persona di qualsiasi stato o dignità, sia anche papale, deve obbedire in tutto ciò che riguarda la fede, lo sradicamento del presente scisma, e la riforma generale di questa Chiesa di Dio nel suo capo e nei suoi membri.
Il paragrafo successivo della dichiarazione del Concilio dice che tutte le persone di qualsiasi condizione, stato o dignità, incluso il papa, sono soggette a penitenza e punizione se sono trovate disobbedienti (vedi H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, ed. A. Schönmetzer 1151, nota introduttiva).
Questo e altri testi simili che potrebbero essere citati (ad esempio, dalla 39a sessione dello stesso Concilio) mostrano che l’errore fondamentale del conciliarismo è quello di attribuire il potere supremo di giurisdizione a un’assemblea generale di vescovi che agiscono indipendentemente dal papa. Teologicamente, l’errore scaturisce da un concetto errato del collegio episcopale: esso presuppone che questo collegio possa essere pienamente esistente e soggetto di diritti e doveri quando è privato del suo capo. Non è così: il potere collettivo dato all’episcopato cattolico è presente in mezzo a loro solo quando la comunione gerarchica tra il capo e i membri, il papa e i vescovi, è intatta. Quando questa comunione è assente, il potere corporativo dell’episcopato non può essere presente. Pertanto, un’assemblea generale di vescovi che agisce indipendentemente dal papa non può essere un autentico concilio ecumenico.
L’altro errore fondamentale del conciliarismo è il travisamento dell’ufficio del papa. Per volontà di Cristo, egli è il detentore delle chiavi per l’uso di ogni potere di giurisdizione nella Chiesa, anche per quello di un concilio ecumenico. Ne consegue che egli non può essere soggetto a nessuna assemblea dei vescovi, e che, piuttosto, essi sono soggetti a lui nell’uso del potere dato loro dalla loro consacrazione e dalla Chiesa gerarchica. Ecco perché il papa ha il potere di convocare un concilio universale, di dirigerne i lavori e di confermarne le decisioni.
Il diritto di appellarsi ad una sentenza del papa ad un’assemblea generale dei vescovi è la conseguenza pratica del conciliarismo. Poiché questa teoria veste l’assemblea generale dei vescovi con il supremo potere di giurisdizione e lo nega al successore di Pietro, è logico che essa sostenga la possibilità di appello dal papa ai suoi colleghi vescovi, che siederebbero come il tribunale supremo della Chiesa.
In alcune delle sue forme più radicali la teoria conciliare si basa sull’idea di rappresentanza. Il proprietario del potere sarebbe il popolo di Dio, la congregazione dei fedeli, che affiderebbe questo potere ai vescovi, e i vescovi a loro volta al papa – con il diritto di revoca lungo tutta la linea in caso di abusi da parte degli amministratori. Così i vescovi sono considerati i rappresentanti dei fedeli, e il papa il rappresentante sia dei fedeli che dei vescovi. Naturalmente i vescovi avrebbero il diritto di giudicare il papa e di privarlo del suo ufficio se lo ritenessero necessario per il bene della Chiesa.
L’errore della teoria della rappresentanza è quello di concepire la struttura della Chiesa come se fosse una comunità politica. Anche se è vero che in uno stato i cittadini sono la fonte del potere politico e lo affidano al loro governo, è sbagliato concepire la Chiesa come un’istituzione democratica. Cristo ha dato tutto il potere di giurisdizione ai vescovi, e ha fatto uno di loro, il successore di Pietro, il vescovo universale di tutta la Chiesa con potere su tutti gli altri.
Pronunciamenti della Chiesa. L’errore del conciliarismo è stato condannato più volte, ma la sua carenza dottrinale nello spiegare la struttura della Chiesa può essere meglio vista non attraverso le condanne di esso ma attraverso la considerazione dei pronunciamenti positivi sul potere della Chiesa fatti dall’autorità ecclesiastica docente.
il concilio vaticano i ha definito, nella sua costituzione dogmatica sulla Chiesa, Pastor aeternus (Enchiridion symbolorum 3050-75), il pieno e supremo potere di giurisdizione del papa sulla Chiesa universale, sia nella definizione della fede che nella legislazione pratica. Questo potere è stato dichiarato dal Concilio come ordinario e immediato, raggiungendo tutte le Chiese, i loro pastori e fedeli. Poiché questa definizione è incompatibile con qualsiasi teoria conciliare che ammetta la superiorità di un’assemblea episcopale sul papa e la possibilità di un appello dalla sentenza del papa ai vescovi, il conciliarismo deve essere escluso come incompatibile con la fede cattolica.
Il Concilio Vaticano II, nella sua Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, descrive la struttura interna della Chiesa e afferma che esiste un’unità permanente tra i membri e il capo del corpo episcopale. Essa afferma chiaramente e sottolinea che i membri partecipano al potere corporativo dell’episcopato, ma solo se e quando sono in comunione gerarchica con il suo capo. Ne consegue che un’assemblea di vescovi senza il papa sarebbe impotente.
Infine, entrambi i Concili Vaticani escludono qualsiasi teoria della rappresentanza nel governo della Chiesa. Il potere di giurisdizione, il diritto e il dovere di nutrire e governare il gregge, non è posseduto dai fedeli, ma è stato dato ai vescovi personalmente, al collegio episcopale come unità corporativa, e al vicario di Cristo, il papa. Essi hanno il loro potere da Dio senza alcuna mediazione da parte dei fedeli. Avendo il loro potere, sono i fiduciari di Dio, non della congregazione. Tuttavia, il loro potere dovrebbe essere usato a beneficio del popolo di Dio. Se a volte sono chiamati rappresentanti della Chiesa, il termine deve essere applicato a loro solo in senso lato; non deve implicare che essi ricevano il loro potere dai loro sudditi.
Tra le condanne esplicite del conciliarismo forse il documento più importante è la bolla Exsecrabilis, promulgata da Pio II nel 1460. Nella sua vita precedente, prima di essere ordinato sacerdote, Enea Silvio de’ Piccolomini (Pio II) era un ardente sostenitore del conciliarismo. Come papa lo condannò, chiamando erronea e detestabile la dottrina che ammette la legittimità di un appello dalla sentenza del papa ad un concilio universale (Enchiridion symbolorum 1375).
L’atteggiamento della Chiesa verso il conciliarismo non è cambiato dai tempi di Pio II. Oggi si riflette in diversi canoni del Codice di diritto canonico. “Dalla sentenza del romano pontefice non è possibile appellarsi a un concilio ecumenico” (c.228.2). Coloro che tentano un tale appello sono scomunicati e sospettati di eresia (c.2332), e il capitolo sui tribunali ecclesiastici inizia con il c.1556: “La Prima Sede non è soggetta ad alcun giudice”. Queste disposizioni pratiche sono le manifestazioni di una profonda convinzione dottrinale.
Sarebbe falso concludere, tuttavia, che i teologi che abbracciarono la teoria conciliare in una delle sue forme storiche fossero tutti eretici formali. Alcuni di loro erano persone di grande statura spirituale e integrità intellettuale, che cercavano con ansia una soluzione ai problemi del loro tempo. Non riuscirono a trovare la soluzione giusta, e abbracciarono una teoria estranea alla fede cattolica, ma bisogna ricordare che non avevano lo stesso armamentario teologico che esiste oggi, e che in qualche misura furono pionieri nello studio della natura misteriosa della Chiesa.
Vedi anche: conciliarismo (storia di); concili generali (ecumenici), storia di; concili generali (ecumenici), teologia di; primato del papa.
Bibliografia: Concilio Vaticano II, Lumen gentium, Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 5-71. h. jedin, Lexikon für Theologie und Kirche, ed. j. hofer e k. rahner (Freiberg 1957-65) 6:532-534. g. alberigo, Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella chiesa universale (Roma 1964). b. tierney, Foundations of the Conciliar Theory (Cambridge, Eng. 1955). v. martin, “Comment s’est formée la doctrine de la supériorité du concile sur le pape,” Revue des sciences religieuses 17 (1937) 121-143, 261-289, 405-427.